Nuovo statuto

Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “SOCIETÀ DELLE BELLE ARTI – CIRCOLO DEGLI ARTISTI CASA DI DANTE”, ai sensi dell’art. 36 e segg. Del Codice Civile, di seguito indicata anche come “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, “Casa di Dante”, Via Santa Margherita 1R. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Firenze e potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “SOCIETA’ DELLE BELLE ARTI-CIRCOLO DEGLI ARTISTI, CASA DI DANTE APS”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 – Scopi
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Essa opera nei seguenti settori:
• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Art.4 – Attività
Per raggiungere le finalità suddette l’Associazione ha quindi lo scopo di costituire un centro culturale inteso a promuovere la diffusione dell’Arte della Pittura, della Scultura e della Grafica, della Letteratura e della Musica e nello specifico potrà svolgere le seguenti attività:
1. accogliere nelle sue file gli artisti di ogni scuola e tendenza e gli amatori d’arte che ne facciano richiesta;
2. stimolare tutte le azioni atte a suscitare tra gli artisti una fraternità spirituale, che è premessa indispensabile per la costituzione di una famiglia artistica;
3. destinare senza finalità commerciali le sue sale a Mostre collettive di gruppo ed individuali di artisti soci e non soci e a tutte quelle esposizioni di opere di artisti illustri che giovino al prestigio dell’Associazione;
4. promuovere riunioni, conferenze ed ogni altra manifestazione culturale intesa a mettere a contatto artisti ed amatori d’arte;
5. promuovere, curare, collaborare alla realizzazione di pubblicazioni e cataloghi ed altro materiale relativo agli scopi culturali ed artistici dell’Associazione;
6. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
La partecipazione alle mostre ed alle manifestazioni è libera e gratuita sia per i soci che per i non soci, salvo quanto previsto dal successivo art.9.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.6 – Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione è costituita da:
a) soci fondatori;
b) soci onorari;
c) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che parteciparono alla costituzione del Circolo degli Artisti nell’anno 1948. I Soci onorari sono le celebrità artistiche italiane e straniere e le persone che si sono rese benemerite dell’Associazione. La qualifica di socio onorario viene attribuita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere soci onorari ed ordinari anche soggetti diversi da persone fisiche.
Sono soci ordinari:
a) gli artisti;
b) gli amatori d’arte;
c) i letterati;
d) i musicisti.
che ne facciano richiesta con le modalità previste dall’art.7.
Solamente i soci ordinari sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua nella misura stabilita dall’Assemblea dei soci.
È escluso che la partecipazione all’Associazione possa essere temporanea ed inferiori ad un biennio.

Art.7 – Procedura di ammissione
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chi desidera essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, controfirmata da due soci presentatori che facciano parte dell’Associazione da almeno due anni. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Per i soci artisti, letterati e musicisti la loro idoneità di essere ammessi come tali, dovrà essere accertata preventivamente dalla Commissione Artistica, la quale prima di esprimere il proprio giudizio dovrà visionare le opere dell’aspirante socio, presso la Società oppure nello studio dello stesso. Le domande di ammissione saranno prese in esame dal Consiglio che deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Il vincolo associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre che non venga disdetto dal Socio almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale con comunicazione scritta al Consiglio. Le quote di ammissione eventualmente deliberate dall’Assemblea dei Soci devono essere versate all’atto dell’ammissione in una sola rata anticipata. Le quote annue associative devono essere versate entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno. Il socio che entro tre mesi dall’avvenuta ammissione non avrà provveduto al pagamento della somma da lui dovuta, decade da ogni suo ulteriore diritto di far parte dell’Associazione.

Art.8 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
I soci partecipano a titolo gratuito alle attività culturali dell’Associazione. Tuttavia, nell’ambito di particolari iniziative comprese fra le finalità istituzionali dell’Associazione, ed a fronte di specifici servizi, potranno essere richiesti ai Soci corrispettivi a titolo di rimborso spese; tali corrispettivi saranno determinati in misura non superiore o corrispondente ai costi complessivi per i servizi resi

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualifica di associato si perde per:
a) per morosità, ovvero mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dall’art. 7 per un interno anno. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto;
b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
c) per comprovata indegnità, ovvero comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, o quando abbia arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
La perdita della qualifica è pronunciata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Essa comporta la cancellazione dall’Albo sociale e la perdita di tutti i diritti di Socio.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Nel caso di socio moroso il Consiglio inviterà il Socio a mezzo lettera semplice, di regolarizzare la sua posizione debitoria. Qualora entro trenta giorni dalla data di invio della lettera d’invito al pagamento delle quote associative dovute, il Socio non abbia regolarizzato la sua posizione, il Consiglio comunicherà al socio stesso a mezzo lettera semplice la perdita della qualifica di socio.

Titolo III
Norme sul volontariato
Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV
Organi sociali
Art.11 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Organo di controllo (eventuale);
d) Il Presidente;
e) La Commissione Artistica;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.12- Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
L’Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno, secondo il principio del voto singolo.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di 2 (due) deleghe per associato.
L’Assemblea elegge di volta in volta con voto palese il Presidente ed il Segretario. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta per invito personale ai Soci al loro domicilio a mezzo lettera semplice o per e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno, data e ora, il luogo, della prima e della seconda convocazione. Una copia dell’invito dovrà essere affissa nei locali dell’Associazione. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Di ciascuna assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere a cura del Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) discutere e approvare il rendiconto finanziario ed economico dell’esercizio, preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) fissare la misura della quota annua dei Soci ordinari;
c) deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
d) determinare l’indirizzo e l’attività dell’associazione;
e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e se previsto del Collegio Sindacale;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) deliberare su eventuali proposte dei soci che siano state incluse nell’ordine del giorno mediante richiesta scritta, indirizzata al Consiglio da parte di almeno un sesto dei soci;
i) deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale;
j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
k) nominare la Commissione Elettorale quando all’ordine del giorno figurano le elezioni di cariche sociali. Le modalità delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei Soci;
l) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
m) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, e su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile, per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), h), k),l), ed m) di cui al presente articolo.

Art.14- Assemblea straordinaria: competenze e quorum
L’assemblea è convocata in via straordinaria per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere i), j), dell’articolo 13.
Se l’Assemblea deve deliberare su questioni riguardanti modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, la riunione non potrà essere tenuta nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.
Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
L’Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria:
a) su richiesta motivata del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un sesto dei soci.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
Ciascun socio, iscritto nel libro degli associati, ha diritto ad un solo voto, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, tranne nel caso in cui sia chiamata a deliberare su questioni riguardanti la persona di un socio, nel qual caso il voto è segreto, con le modalità proposte dal Presidente. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
Le elezioni delle cariche sociali dovranno avere luogo nello stesso giorno fissato per l’Assemblea o in altro successivo stabilito dall’Assemblea stessa. Il voto per le elezioni delle cariche sociali verrà espresso a mezzo scheda segreta. Sono escluse ad ogni modo le votazioni per acclamazione.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
L’associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra i soci ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa, composto da 9 (nove) Consiglieri che facciano parte dell’Associazione da almeno due anni. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se in questo periodo viene a mancare per dimissioni o per morte, uno o più Consiglieri, subentrano al loro posto quello o quelli che nel corso delle ultime elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e comunque non meno di una volta al mese nel periodo Ottobre-Giugno. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo lettera semplice o per e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consigliere che sia rimasto assente per quattro sedute consecutive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto a cura del Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, amministra il patrimonio dell’Associazione ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il rendiconto finanziario ed economico dell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) organizzare le mostre, altre manifestazioni artistiche ed attuare le iniziative che possono riuscire favorevoli agli interessi dell’Associazione;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, anche straordinarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell’Associazione ed il Tesoriere;
f) nominare i membri della Commissione Artistica;
g) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
m) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e di redigere i verbali; svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16 c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall’incarico, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri; i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 – l’Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
L’Assemblea generale dei soci, qualora si renda necessario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, elegge l’Organi di controllo, anche monocratico. Nel caso di organo di controllo collegale, questo sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e un supplente. Almeno uno dei componenti dell’organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e vi rimangono anche in caso di dimissioni del Consiglio. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.21- Competenze dell’organo di controllo
È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile, nello specifico esaminare i libri sociali, riscontrare le scritturazioni e compiere periodiche verifiche di cassa;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio. I sindaci effettivi hanno il diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art.22- Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’organo di revisione, qualora nominato in forma collegiale, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.23 – Il Presidente: poteri e durata in carica
L’Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente che la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. Il Presidente dura in carica quando il Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente si perde per scadenza del mandato, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per revoca per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare le nomine a Socio, i mandati di riscossione e di pagamento, la corrispondenza ed ogni altro atto riguardante gli interessi dell’Associazione che la impegnano sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, e il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno.

Art.24 – Il Vicepresidente: nomina e funzioni
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.25 – Il Segretario: nomina e funzioni
Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, ovvero:
a) tiene la corrispondenza;
b) compila il rendiconto economico finanziario preventivo secondo le decisioni prese dal Consiglio;
c) redige e presenta al Consiglio il rendiconto economico finanziario consuntivo, tiene evidenza della gestione finanziaria, cura gli incassi e provvede ai pagamenti;
d) cura l’andamento amministrativo delle mostre e di ogni altra manifestazione dell’Associazione;
e) redige i verbali del Consiglio, dirama gli inviti per assemblee e per le riunioni del Consiglio e della Commissione Artistica;
f) controfirma le attestazioni di nomina a Socio, cura le affissioni degli avvisi stabiliti dal presente Statuto e quelle che il Consiglio ritiene necessarie.
In caso di motivato impedimento del Segretario, il Presidente delega un sostituto scelto tra i Consiglieri.

Art. 26- Commissione Artistica: composizione
La Commissione artistica è composta da 6 (sei) membri: un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo anche fra persone di un elevato prestigio culturale non socie, dal Presidente dell’Associazione con facoltà di farsi rappresentare da altro membro del sodalizio e da 3 (tre) membri, anche non soci, scelti dal Consiglio Direttivo fra esponenti del mondo artistico e culturale. La durata della Commissione Artistica è illimitata, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente della Commissione Artistica, assume la presidenza il membro più anziano. Nell’eventuale parità di presenze e di voti di giudizio prevale il voto del Presidente della Commissione Artistica.
Se nel periodo di durata della carica venisse a mancare in modo continuativo la collaborazione di uno o più membri della Commissione Artistica, il Consiglio ha facoltà di procedere con la sostituzione, temporanea o definitiva, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

Art. 27 Commissione Artistica: poteri
La Commissione Artistica è l’organo tecnico al quale il Consiglio si rivolgerà per tutte le questioni che impegnano la vita artistica dell’Associazione.
Alla Commissione Artistica è devoluto lo studio dei programmi annuali delle attività artistiche e culturali dell’Associazione. La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, avvalersi della consulenza di esperti. In particolare, la Commissione Artistica:
a) esamina i requisiti degli aspiranti alla qualifica di socio artista, letterato, musicista, secondo il disposto dell’art.7;
b) esprime un giudizio sulle opere che gli artisti intendono esporre nelle mostre personali o di gruppo dell’Associazione;
c) nelle mostre sociali, la Commissione Artistica può intervenire per esaminare le opere presentate allo scopo di tutelare la dignità della manifestazione;
d) dà la propria assistenza tecnica per la buona riuscita di tutte le manifestazioni artistiche promosse dall’associazione.

Art.28 – Responsabilità degli organi sociali
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V
I libri sociali
Art.29 – Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali qualora ne facciamo richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari.

Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.30 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, liberalità, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31- Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 – Bilancio di esercizio
L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto economico finanziario consuntivo di cassa dell’esercizio dell’anno decorso e quello preventivo dell’anno successivo e redigere la relazione annuale, che unitamente a quella dei Sindaci, se nominati, saranno presentante all’Assemblea ordinaria dei soci. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio entro il 30 Aprile. Il rendiconto di cassa dell’esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.34 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firenze, 01 marzo 2021

Il presidente
Franco Margari


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